Vai al contenuto

Informazione scolastica, con calma

Insieme per l’educazione
Scuole Cantu 2Insieme per l’educazione
Guide e orientamento per comprendere la vita scolastica

Scuola in Italia

Lavorare alle superiori, quali accordi chiedere prima delle assenze?

Studente lavoratore alle superiori: diritti sul lavoro, limite di frequenza e accordi da chiarire con la scuola prima delle assenze.

Luigina Mortari
Studente lavoratore alle superiori che organizza turni e verifiche

Il turno pomeridiano finisce tardi, il giorno dopo c’è una verifica e le assenze iniziano ad accumularsi. Per uno studente lavoratore alle superiori, il problema non si risolve mostrando semplicemente il contratto di lavoro: bisogna distinguere i diritti riconosciuti dal datore di lavoro dalle regole di frequenza stabilite dalla scuola. Chiarire il calendario con l’istituto prima di perdere lezioni o verifiche aiuta a capire quali accordi sono possibili e quali documenti servono.

La domanda da portare al colloquio non è soltanto “posso assentarmi?”. Serve sapere chi decide, quale regolamento applica la scuola e come vengono conteggiate le ore di assenza nel proprio percorso.

I diritti sul lavoro valgono con il datore

L’articolo 10 dello Statuto dei lavoratori, legge 300 del 1970, riguarda il rapporto tra lavoratore studente e datore di lavoro. La norma si riferisce ai lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari e riconosce il diritto a un’organizzazione dell’orario che faciliti la frequenza delle lezioni e la preparazione agli esami.

Lo stesso articolo stabilisce che il lavoratore studente non è obbligato a svolgere ore straordinarie o attività durante il riposo settimanale. Per gli esami sono previsti permessi giornalieri retribuiti. Il testo ufficiale si può leggere su Normattiva, articolo 10 della legge 300/1970.

Queste tutele hanno come interlocutore l’azienda. Non trasformano automaticamente un turno di lavoro in un’assenza giustificata a scuola e non impongono all’istituto di spostare una verifica. Il contratto, il calendario dei turni e la richiesta al datore possono sostenere il confronto, ma la frequenza scolastica segue un altro insieme di regole.

La scuola mantiene il limite di frequenza

Per la validità dell’anno scolastico, l’articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 richiede una presenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il calcolo dipende quindi dal percorso e dall’orario previsto per quella classe, non da una soglia uguale in ore per tutti gli studenti.

La stessa norma consente all’istituto di prevedere deroghe per casi eccezionali, con assenze documentate e a condizione che il consiglio di classe possa valutare gli apprendimenti. Il lavoro stagionale o regolare non equivale, da solo, a una deroga nazionale automatica. Il riferimento ufficiale è il DPR 122/2009, articolo 14.

Per capire il margine concreto, conviene leggere il regolamento dell’istituto e i criteri adottati per le deroghe. Anche la pagina dedicata alle assenze massime nella scuola superiore e al limite del 25% aiuta a collegare la regola generale al conteggio delle ore. Una singola assenza può essere giustificata secondo la procedura della scuola, ma la giustificazione non cancella automaticamente il problema del monte ore.

Chi contattare e quali documenti portare

Il primo contatto può essere il coordinatore di classe, soprattutto se il turno interferisce con verifiche già fissate o porta ad assenze che si ripetono. La segreteria didattica può indicare la procedura per le assenze e i documenti richiesti. Se serve una decisione dell’istituto o una deroga prevista dal regolamento, va coinvolto anche il dirigente scolastico secondo le modalità interne.

Il colloquio è più utile quando chiarisce quattro punti distinti. Prima di fissarlo, è possibile raccogliere:

  • il contratto o un’attestazione del rapporto di lavoro, insieme al calendario dei turni;
  • l’orario scolastico, le verifiche già comunicate e le assenze registrate;
  • il regolamento d’istituto e l’eventuale circolare sulle deroghe al limite di frequenza;
  • la procedura per giustificare ogni assenza e per chiedere un confronto su una verifica.

Portare tutto non significa ottenere uno spostamento o una deroga. Serve a far valutare alla scuola la situazione concreta, distinguendo un turno occasionale da un impegno che si ripete ogni settimana. La risposta deve indicare quale regola si applica, chi deve autorizzare l’eventuale accordo e come verrà registrata la presenza.

Per una singola giornata, la famiglia deve seguire la procedura indicata dall’istituto: la giustificazione dell’assenza scolastica riguarda la registrazione dell’assenza, non la concessione preventiva di un nuovo orario. Se il turno rende impossibile partecipare a una verifica, è meglio comunicarlo prima della data fissata, quando la scuola può ancora valutare una soluzione compatibile con il regolamento.

Il punto da verificare resta il rapporto tra orario di lavoro, frequenza annuale e criteri dell’istituto. Un accordo con il datore protegge la posizione del lavoratore studente sul lavoro; non sostituisce la conferma della scuola sulle presenze e sulle verifiche.

Luigina Mortari è pedagogista e professoressa universitaria italiana, nata nel 1956. Su Scuole Cantu 2 il suo profilo editoriale raccoglie contenuti dedicati a pedagogia, vita scolastica, orientamento, inclusione e rapporto scuola-famiglia, con attenzione alle esigenze di studenti, genitori e insegnanti.

Tutti gli articoli di Luigina Mortari

Ultimi articoli

  1. Le cinque esperienze scolastiche di Amatrice raccontate dal MIM
  2. CPIA, i numeri dei corsi di italiano e gli investimenti del Ministero
  3. Le scuole possono consultare i progetti di Educazione civica per il 2026/2027
  4. Alle medie, il percorso pesa sulla scelta dell’uscita autonoma
  5. Una verifica scritta può arrivare senza avviso?