Quando arriva a casa il modulo per autorizzare l’uscita autonoma dalla scuola media, la domanda è concreta: vostro figlio può rientrare da solo al termine delle lezioni? La famiglia valuta il tragitto quotidiano e il modo in cui il ragazzo lo affronta.
Per gli alunni minori di 14 anni, l’articolo 19-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 consente ai genitori titolari della responsabilità genitoriale, ai tutori e agli affidatari di autorizzare l’istituto all’uscita autonoma a fine lezioni. L’articolo distingue questa autorizzazione dall’uscita anticipata e dall’uso autonomo dell’autobus scolastico, disciplinato separatamente.
La legge riguarda l’uscita dei minori di 14 anni a fine lezioni
Il comma 1 dell’articolo 19-bis riguarda l’uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. I responsabili possono autorizzare la scuola considerando l’età dell’alunno, il suo grado di autonomia e il contesto specifico.
L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza per l’uscita.
Il comma 1 non fissa un’età minima ulteriore né indica una distanza massima da casa o un numero limite di attraversamenti. Un modulo può chiedere alla famiglia di descrivere il tragitto, ma queste condizioni non diventano requisiti nazionali per tutte le scuole.
La regola riguarda l’uscita alla fine delle lezioni. Se vostro figlio deve lasciare la scuola prima della campanella, serve la procedura dell’istituto per l’uscita anticipata. L’articolo sull’autorizzazione dell’uscita anticipata tratta quel caso distinto.
Età, autonomia e tragitto aiutano a valutare il rientro
Per capire come applicare alla giornata di vostro figlio i tre criteri indicati dalla legge, considerate questi aspetti concreti prima di decidere:
- età e capacità di orientarsi nel tragitto;
- autonomia nel seguire il percorso concordato e nel gestire un cambiamento, per esempio un autobus in ritardo;
- caratteristiche del tragitto, come distanza, attraversamenti e traffico.
Per applicarli, confrontate le capacità del ragazzo con il tragitto che affronta davvero. Un consiglio per la famiglia, non un requisito previsto dalla legge: chiedete a vostro figlio di descrivere il tragitto che farebbe davvero, nell’ordine in cui lo percorre.
Può indicare dove attraversa, quali punti usa per orientarsi e dove potrebbe dover scegliere tra due direzioni. Il racconto aiuta a confrontare la sua autonomia con quel percorso preciso, invece di valutarla in astratto.
Se possibile, percorretelo insieme all’orario d’uscita: traffico e attraversamenti possono essere diversi da quelli del mattino. Ragionate anche sulle variazioni che capitano nella normale routine.
Un autobus in ritardo, una strada temporaneamente chiusa o un orario diverso possono cambiare il rientro. La famiglia può chiedere al ragazzo come se ne accorgerebbe, quale alternativa riconoscerebbe e a chi chiederebbe aiuto.
Queste domande non sono imposte dalla norma; aiutano a capire come il ragazzo reagisce a una situazione diversa da quella abituale. Buio o lavori stradali possono modificare le condizioni in cui rientra.
La famiglia può valutare questi elementi nel contesto specifico; la legge non li elenca come requisiti separati né impone questa checklist. Il modulo e le istruzioni della scuola indicano le modalità pratiche.
Possono specificare quale documento presentare e quando consegnarlo. Se non chiariscono durata, rinnovo o revoca, chiedete conferma all’istituto prima di firmare: le procedure locali non valgono automaticamente per tutte le scuole.
Ritiro, uscita anticipata e autobus hanno autorizzazioni diverse
Quando un genitore o una persona delegata ritira l’alunno, si segue la procedura dell’istituto per il ritiro. Per l’uscita prima della fine delle lezioni si usa invece la procedura prevista per quel caso. L’autorizzazione all’uscita autonoma a fine giornata non copre automaticamente entrambe le situazioni.
Il comma 2 tratta l’uso autonomo del trasporto scolastico. I responsabili possono autorizzare il Comune o l’ente locale gestore del servizio per gli spostamenti in autobus, la salita e la discesa e l’attesa alla fermata. Il modulo destinato alla scuola per l’uscita a piedi non sostituisce automaticamente questa autorizzazione.
I due commi dell’articolo 19-bis su Normattiva distinguono questi casi. Prima di consegnare il modulo, chiarite con la scuola se riguarda l’uscita a piedi a fine lezioni, il trasporto gestito dall’ente locale o entrambi.

